Statuto
STATUTO "SLAG"
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Costituzione
E' costituita l'associazione culturale “SLAG” dove SLAG è l'acronimo di "Software Libero Aosta GLUG (GNU/Linux User Group)", di seguito detta semplicemente associazione.
La sede è sita a Aosta (AO), in Via Monte PAsubio n. 24/A.
Con deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite sedi e centri operativi secondari ed impianti distaccati.
I contenuti e le struttura dell'associazione sono democratici.
Art. 2 Oggetto
L'associazione riconosce nell'informatica e nella telematica degli elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti bensì come elementi di conoscenza; ma perché esse siano veri fattori di sviluppo culturale, economico ed artistico, l'associazione ritiene che la loro conoscenza non resti sapere di pochi ma diventi patrimonio dell'intera società.
L'associazione promuoverà la più ampia diffusione dell'informatica e della
telematica, con particolare attenzione (ma non limitatamente) al software cosiddetto "Libero", tramite formazione, conferenze, convegni, congressi, pubblicazioni ed ogni altra attività che sia necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali.
Pertanto l'associazione si prefigge (ma non limitandosi) di:
- sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di scuole atte allo scopo;
- favorire la diffusione del sistema operativo libero "GNU/Linux", in particolare nel mondo della scuola, negli enti pubblici, nell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
- sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche (anche geografiche),
- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
- formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare in questo campo;
- istituire borse di studio;
- monitorare a livello regionale l'attuazione delle normative e delle direttive comunitarie e nazionali in materia di software libero;
- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- creare sedi periferiche per meglio strutturarsi ed operare in ambito regionale (le modalità di rappresentanza di queste sedi all'interno della Associazione verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea della Associazione),
nonché quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
- partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- ottenere e fornire sponsorizzazioni;
- contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea;
- stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea;
- stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio;
- accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di realizzare centri di formazione, reti telematiche, mass media (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario).
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purche' tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire commissioni di lavoro ed organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi.
Gli associati potranno utilizzare i mezzi informatici dell'associazione per svolgere attività finalizzate al conseguimento degli scopi associativi.
I termini di copyright di qualunque materiale prodotto dovra' essere in linea con gli obiettivi dell'Associazione, ovvero dovranno prevedere la libera ridistribuzione di detto materiale, nel rispetto dei diritti di paternità spettanti agli autori originali.
Art. 3 Finalità
L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione stessa.
Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono da intendersi gratuite.
Art. 4 Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo.
Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti, una giunta esecutiva ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
I SOCI
Art. 6 Composizione della Associazione
Possono fare parte dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.
L'Associazione è quindi composta da:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Aggregati;
d) Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della Associazione stessa. I Soci Fondatori si obbligano al pagamento della quota sociale annuale prevista e stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione per iscritto alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale annuale prevista e stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, nella stessa misura dei Soci Fondatori. Tale quota non e' restituibile.
Sono Soci Aggregati tutti coloro che interessandosi ai fini della Associazione ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dalla Associazione, che presentano domanda di ammissione per iscritto alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci Aggregati si obbligano al pagamento della apposita quota sociale annuale prevista e stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, nella misura inferiore dei Soci Ordinari. Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede, ma non hanno diritto di voto.
Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi alla Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dalla Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede, ma non hanno diritto di voto.
La qualita' di socio deve risultare in un apposito registro.
Art. 7 Domanda di Ammissione
Per ottenere la qualifica di socio Ordinario o Aggregato ogni aspirante deve presentare domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, contenente l'esplicita indicazione del domicilio a cui devono essere inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e degli obblighi che discendono dalla qualità di socio. Le domande di ammissione a Socio Aggregato, valutata la loro regolarita', sono accettate d'ufficio. Le domande di ammissione a Socio Ordinario saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo alla ratifica dell'Assemblea dei Soci nella riunione immediatamente successiva di questa.
L'iscrizine decorre dalla data di delibera dell'Assemblea per il Socio Ordinario e dalla data di sottoscrizione per il Socio Aggregato.
La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa corrispondente alla qualita' di Socio richiesta e il cui importo sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci e riportato nel regolamento interno.
Possono fare parte dell'Associazione anche i minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', dietro sottoscrizione della domanda di ammissione da parte dei soggetti che hanno la legale rappresentanza del minore.
Art. 8 Diritti del socio
Tutti i Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto a partecipare alla gestione della Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi. Il diritto di voto dei Soci Ordinari minorenni è esercitato per mezzo dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza. La qualita' di associato non e' trasmissibile.
Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno il diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dalla Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dalla Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui la Associazione si fa promotrice.
Art. 9 Doveri del socio
Ciascun socio deve:
a)rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea e degli Organi Sociali;
b)comportarsi in modo da non gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
c)pagare (con esclusione dei Soci Onorari) la quota sociale, relativa alla propria categoria di socio, stabilita annualmente dall'Assemblea;
d)cooperare (con esclusione dei Soci Onorari ed Aggregati) al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Recesso del socio
Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. La quota associativa annuale gia' versata non sara' restituita.
Art. 11 Esclusione del socio
La qualifica di socio, oltre che per morte o recesso, si perde nei seguenti casi:
a)morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale: dopo trenta giorni dalla scadenza del rinnovo il Consiglio Direttivo provvede al sollecito del pagamento della quota tramite e-mail o secondo le disposizioni contenute nel regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data del sollecito senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso.
b)radiazione deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure di aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti oppure di ostacolare il perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il socio radiato non puo' chiedere la resistuzione della quota sociale annuale.
L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere immediatamente comunicata all'interessato. L'associato colpito da provvedimento di esclusione puo' ricorrere agli Organi Sociali, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorita' giudiziaria.
L'associato che sia stato escluso dall'associazione puo' chiedere di esservi riammesso soltanto quando sia cessate le cause che abbiano determinato l'esclusione.
L'ASSEMBLEA
Art. 12 Composizione
L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni. Il diritto di voto dei Soci Ordinari minorenni è esercitato dai soggetti che ne hanno la legale rappresentanza. Sono ammesse deleghe di voto a Soci che non siano consiglieri o revisori in carica. Le deleghe, conferite per iscritto tramite apposito modulo approntato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni socio.
Sono ammessi a presenziare alle Assemblee i Soci Onorari e i Soci Aggregati, i quali possono esprimere pareri e valutazioni su quanto viene discusso, ma non hanno diritto di voto.
Art. 13 Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, di un terzo più uno dei membri del Consiglio Direttivo, di un terzo più uno dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari. A meno che non sussistano gravi motivi per rifiutare é buona norma che il Presidente indìca una Assemblea Ordinaria su consiglio di un terzo più uno dei Soci Onorari.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, della metà più uno dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari. A meno che non sussistano gravi motivi per rifiutare è buona norma che il Presidente indica una Assemblea Straordinaria su consiglio della metà più uno dei Soci Onorari.
La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale con 15 (quindici) giorni di preavviso, se possibile mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e se possibile mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Fondatori ed Ordinari. In caso l'avviso mediante e-mail non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata ai singoli Soci Fondatori ed Ordinari (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno). E` comunque buona norma avvisare, mediante e-mail, anche i Soci Aggregati ed i Soci Onorari.
L'avviso di convocazione è spedito almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea saranno discussi solamente i temi previsti nell'ordine del giorno.
L'assemblea puo' essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purche' nel territorio della Valle d'Aosta.
Art. 14 Competenze dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. L'Assemblea Ordinaria delibera:
a)sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, così come sulla quota associativa;
b)sull'elezione del Consiglio Direttivo;
c)su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, non possa venire deciso tramite gli strumenti telematici di coordinamento gestiti dalla Associazione o non possa venire deciso dagli eventuali Organi Sociali preposti;
d)sulla esclusione per radiazione di un socio.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno (Assemblea Programmatica e Consuntiva), su convocazione del Presidente.
Art. 15 Competenze dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera:
a)su eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione),
b)sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
c)sull'estinzione anticipata dell'Associazione.
Art. 16 Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie.
In sessione Ordinaria l'Assemblea si considera costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno un terzo più uno dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà più uno dell'insieme formato dai Soci Fondatori più i Soci Ordinari. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Art. 17 Verbalizzazione
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea elegge anche un segretario che assiste il presidente . Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.
Art. 18 Delibere Assembleari
L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più
uno) o qualificata (i tre quinti più uno) sull'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".
Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata sull'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega.
Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese ad insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea.
Art. 19 Assemblee telematiche
Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, irc, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta. I file di log prodotti da tali sistemi dovranno essere memorizzati su appositi supporti di backup e conservati in luogo sicuro per la durata minima indicata dalla legge italiana.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20 Nomina e composizione
Il Consiglio Direttivo è formato, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri scelti tra i Soci Fondatori e Ordinari. E` eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni. Tutti i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni possono proporre la loro canditatura a Consigliere.
Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Primo Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa.
In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea Ordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.
Qualora venga a mancare, per dimissioni, la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e deve procedersi alla nomina del nuovo Consiglio.
I consiglieri, e in generale tutte le cariche associative, svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.
Art. 21 Presidente e Vicepresidenti
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il primo Vicepresidente eletto dalla
Assemblea Ordinaria, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
Il Presidente, coadiuvato dal primo Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Vicepresidenti Aggiunti, allo scopo di meglio coordinare i vari settori in cui si articolerà il lavoro dell'Associazione per raggiungere i fini istituzionali.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.
Possono essere rimossi su decisione dei due terzi membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarranno in carica ad interim fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.
Art. 22 Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta all'organo sociale preposto. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.
La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato, senza limiti di mandati consecutivi.
Può essere rimosso su decisione del Presidente in accordo con la metà dei membri del Consiglio Direttivo oppure con la sola delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica ad interim fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Art. 23 Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, accettando o rifiutando le candidature, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.
Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Vicepresidente Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.
La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato
nominato, senza limiti di mandati consecutivi.
Può essere rimosso su decisione del Presidente in accordo con la metà dei membri del Consiglio Direttivo oppure con la sola delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica ad interim fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Art. 24 Competenza e convocazione del Consiglio
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale,logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di indicare la copertura finanziaria per qualsiasi iniziativa e l'impossibilità di intraprenderla in sua assenza.
Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, i progetti di bilancio preventivo (con eccezione del primo anno di attività associativa, per il quale non verrà redatto e presentato alcun bilancio) e stabilisce l'ammontare delle quote associative (con eccezione del primo anno di attività associativa, per il quale tale quota è indicata nell'atto costitutivo). I bilanci, i progetti di bilancio e la quota associativa dovranno essere approvati dalla Assemblea dei Soci.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 25 Delibere del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.
Art. 26 Delibere telematiche
Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, irc, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. I file di log prodotti da tali sistemi dovranno essere memorizzati su appositi supporti di backup e conservati in luogo sicuro per la durata minima indicata dalla legge italiana.
Art. 27 Strumenti informatici e telematici
Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio (ma non limitatamente):
a)uno o più siti web gestiti a nome della Associazione;
b)una o più mailing list (pubbliche o private),
c)un news server (o una gerarchia apposita su un server esistente),
d)uno o più canali irc;
e)appositi canali tramite cui tenere le Assemblee Telematiche;
f)appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.
L'uso di questi strumenti sarà fatto nel rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.
Si consiglia caldamente ai soci l'uso di questi strumenti quali fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che come approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.
RISORSE FINANZIARIE
Art. 28 Il patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati e lasciti.
Art. 29 Risorse Finanziarie
I proventi con i quali provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e dai contributi di persone fisiche, enti ed
associazioni, nonché da eventuali raccolte pubbliche di fondi compiute
nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 30 Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario dell' Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea dei Soci da convocarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio, programma e preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. Dove possibile saranno trasmessi mediante e-mail a tutti i Soci.
CLAUSOLE FINALI
Art. 31 Scioglimento
L'associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso in cui il numero degli associati si riduca a meno di cinque.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà una volta esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea.
Art. 32 Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le
disposizioni del codice civile.
